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Condizioni generali

Condizioni generali di contratto della BBC Cellpack GmbH

  1. Ai rapporti giuridici tra il fornitore e l’acquirente in relazione alle forniture e/o prestazioni del fornitore (di seguito: forniture) si applicano esclusivamente le presenti CG. Le CG dell’acquirente trovano applicazione solo nella misura in cui il fornitore le abbia espressamente accettate per iscritto. Per l’entità delle forniture sono determinanti le dichiarazioni scritte concordate di comune accordo.
  2. Il fornitore si riserva di avvalersi in modo illimitato dei suoi diritti di proprietà e diritti di autore con riguardo a preventivi, disegni e altri documenti (di seguito: documenti). I documenti potranno essere resi accessibili a terzi solo previo consenso del fornitore e, nel caso in cui non venga conferito l’ordine al fornitore, devono essere restituiti immediatamente quando quest’ultimo li richiede. I capoversi 1 e 2 si applicano analogamente ai documenti dell’acquirente; tali documenti potranno tuttavia essere resi accessibili a terzi a cui il fornitore abbia legittimamente trasferito le forniture.
  3. L’acquirente ha il diritto non esclusivo all’utilizzo del software standard e del firmware con le caratteristiche concordate, senza modifiche, e sugli apparecchi convenuti. L’acquirente può creare una copia di backup del software standard senza esplicito accordo.
  4. Le forniture parziali sono ammesse nella misura in cui accettabili per l’acquirente.
  5. Il termine “diritti al risarcimento dei danni” utilizzato in queste CG comprende anche i diritti al rimborso delle spese superflue sostenute.
  1. I prezzi s’intendono franco stabilimento, senza imballaggio e con aggiunta dell’IVA di legge di volta in volta applicabile.
  2. I diritti e gli obblighi del fornitore e dell'acquirente in relazione alla fornitura e consegna della merce sono regolati dalle clausole INCOTERMS 2020: EXW Carl-Zeiss-Straße, D-79761 Waldshut-Tiengen.
  3. I pagamenti dell’acquirente vengono effettuati senza detrazioni entro 30 giorni. I pagamenti vengono eseguiti esclusivamente sui conti bancari indicati dal fornitore e solo in questo caso hanno effetto liberatorio. I rischi del "cyber crime" sono espressamente segnalati.
  4. L’acquirente può compensare solo i crediti non contestati o accertati come legalmente validi.
  1. La fornitura avviene con riserva di proprietà. Gli oggetti delle forniture (merce soggetta a riserva di proprietà) restano di proprietà del fornitore fino al pieno soddisfacimento dei crediti vantati nei confronti dell’acquirente in virtù del rapporto commerciale. Se il valore di tutte le garanzie spettanti al fornitore supera di oltre il 20% dell’ammontare di tutti i crediti garantiti, il fornitore, su richiesta dell’acquirente, svincolerà una parte corrispondente delle garanzie; la scelta delle garanzie da svincolare spetta al fornitore.
  2. Finché sussiste la riserva di proprietà, all’acquirente è fatto divieto di dare in pegno o di utilizzare le merci, mentre potrà rivendere la merce solo a rivenditori nel quadro della normale attività commerciale, e solo a condizione che il rivenditore riceva dal proprio cliente il pagamento o esprima la riserva che il titolo di proprietà venga trasferito al cliente solo nel momento in cui quest’ultimo abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento.
  3. Se l’acquirente rivende la merce soggetta a riserva di proprietà, cede sin d’ora al fornitore, a titolo di garanzia, tutti i futuri crediti derivanti dalla rivendita, comprensivi di tutti i diritti accessori tra cui eventuali saldi a credito, senza che ciò richieda un’ulteriore dichiarazione specifica. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri oggetti senza aver stipulato un prezzo unitario per tale merce, l’acquirente cede al fornitore quella parte del credito del prezzo totale che corrisponde al prezzo della merce soggetta a riserva di proprietà fatturato dal fornitore.
  4. a) All’acquirente è consentito lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà ovvero mescolarla o combinarla con altri oggetti. La lavorazione viene effettuata per il fornitore. L’acquirente conserverà per il fornitore il nuovo bene così ottenuto, con la diligenza del buon commerciante. Il nuovo bene è considerato merce soggetta a riserva di proprietà.
    b) Fornitore e acquirente concordano fin d’ora che, in caso di mescolanza o combinazione con altri oggetti non appartenenti al fornitore, a quest’ultimo spetta in ogni caso la comproprietà del nuovo bene nella misura della percentuale risultante dal rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà combinata o mescolata e il valore della restante merce al momento del combinazione o della mescolanza. Il nuovo bene è considerato pertanto come merce soggetta a riserva di proprietà.
    c) La disposizione sulla cessione del credito di cui al n. 3 si applica anche al nuovo bene. La cessione vale tuttavia solo fino all’ammontare dell’importo corrispondente al valore fatturato dal fornitore per la merce soggetta a riserva di proprietà lavorata, combinata o mescolata.
    d) Se l’acquirente combina la merce soggetta a riserva di proprietà con terreni o beni mobili, egli cede al fornitore a titolo di garanzia, senza che ciò richieda ulteriori dichiarazioni specifiche, anche il credito a lui spettante come compenso per la combinazione, insieme a tutti i diritti accessori, per un ammontare pari al rapporto tra il valore che, al momento della combinazione, la merce soggetta a riserva di proprietà combinata aveva rispetto alle altre merci combinate.
  5. Salvo eventuale revoca, l’acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti derivanti dalla rivendita. In presenza di un motivo grave, in particolare ritardo di pagamento, sospensione dei pagamenti, apertura di un procedimento di insolvenza, protesto di una cambiale o indizi fondati di indebitamento eccessivo o imminente insolvenza dell’acquirente, il fornitore ha la facoltà di revocare l’autorizzazione alla riscossione dell’acquirente. Previo avviso e nel rispetto di un ragionevole periodo di preavviso, il fornitore può inoltre rendere nota la cessione delle garanzie, fare uso dei crediti ceduti ed esigere dall’acquirente che renda noto al cliente la cessione delle garanzie.
  6. In caso di pignoramento, confisca o altre disposizioni o interventi di terzi, l’acquirente è tenuto a informare immediatamente il fornitore. In caso di motivazione di un interesse legittimo, l’acquirente è tenuto a comunicare tempestivamente al fornitore le informazioni necessarie a far valere i suoi diritti nei confronti del cliente e a consegnargli i necessari documenti.
  7. In caso di violazione degli obblighi da parte dell’acquirente, in particolare in caso di ritardo del pagamento, il fornitore, una volta scaduto infruttuosamente un congruo termine di esecuzione concesso all’acquirente, ha la facoltà, oltre che di ritirare la merce, anche di rescindere il contratto; rimangono impregiudicate le disposizioni di legge relative alla superfluità della fissazione di un termine. L’acquirente ha l’obbligo di consegnare la merce. La ripresa in consegna della merce ovvero la rivendicazione della riserva di proprietà o il pignoramento della merce soggetta a riserva da parte del fornitore non comportano la rescissione del contratto, a meno che il fornitore non lo dichiari espressamente.
  1. Il rispetto delle scadenze di consegna presuppone il ricevimento tempestivo di tutti i documenti che l’acquirente è tenuto a fornire, delle autorizzazioni e dei nullaosta necessari, in particolare dei piani, e il rispetto delle condizioni di pagamento concordate nonché degli altri obblighi dell’acquirente. Se questi presupposti non vengono soddisfatti tempestivamente, vengono prorogate in misura adeguata anche le scadenze; ciò non si applica ai casi in cui sia il fornitore a essere responsabile del ritardo.
  2. Le scadenze vengono prorogate in misura adeguata se il mancato rispetto delle scadenze è riconducibile a
    a) forza maggiore, ad es., anche se non limitatamente a, mobilitazione, guerra, epidemie, restrizioni ufficiali alle consegne, carenza di materiale e di prodotti, atti terroristici, tumulti o eventi simili (ad es. sciopero, serrata)
    b) attacchi con virus o attacchi di altro tipo da parte di terzi al sistema informatico del fornitore, se avvenuti nonostante l’esercizio della consueta diligenza in quanto alle misure di protezione
    c) impedimenti dovuti a norme tedesche o statunitensi e ad altre norme nazionali, della UE o internazionali applicabili al commercio estero o dovuti ad altre circostanze non imputabili al fornitore
    d) consegna non tempestiva o non corretta del fornitore.
    Il fornitore è esonerato dall'obbligo di fornitura se la circostanza per la quale non è responsabile perdura per oltre quattro (4) settimane.
  3. Se il fornitore ritarda la consegna, l’acquirente, dimostrando plausibilmente che ciò gli ha causato un danno, può esigere un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, tuttavia complessivamente non superiore al 5% del prezzo per la parte delle forniture che di cui non potuto fare opportunamente uso a causa del ritardo.
  4. In tutti i casi di ritardo della fornitura sono esclusi sia i diritti al risarcimento dei danni dell’acquirente per fornitura ritardate, sia i diritti al risarcimento dei danni in luogo della prestazione che eccedano i limiti citati al n. 3, anche dopo la scadenza di un termine di consegna eventualmente imposto al fornitore. Quanto sopra non si applica ai casi di responsabilità per dolo, colpa grave, morte, lesioni o danni alla salute. L’acquirente può rescindere il contratto nei termini previsti dalla legge solo se del ritardo della fornitura è responsabile il fornitore. Le disposizioni di cui sopra non comportano un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente.
  5. L’acquirente è tenuto a dichiarare su richiesta del fornitore, entro un termine adeguato, se intende rescindere il contratto a causa del ritardo della fornitura o se continua a volere la fornitura.
  6. Se la spedizione o la consegna vengono ritardate su richiesta dell’acquirente per oltre un mese dalla comunicazione di merce pronta per la spedizione, all’acquirente possono essere addebitati costi di immagazzinamento pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti delle forniture per ogni ulteriore mese iniziato, tuttavia in totale non superiori al 5%. Resta impregiudicata la possibilità che le parti contraenti dimostrino costi di immagazzinamento superiori o inferiori.
  1. Il trasferimento del rischio è regolato dalle clausole INCOTERMS 2020: EXW Carl-Zeiss-Straße, D-79761 Waldshut-Tiengen.
  2. Se la spedizione, la consegna, l’inizio, l’esecuzione dell’installazione o del montaggio, la presa in consegna nella propria azienda o la prova di funzionamento subiscono ritardi per motivi imputabili all’acquirente o se l’acquirente ritarda l’accettazione per altri motivi, il rischio viene trasferito all’acquirente.
  1. L’acquirente è tenuto a farsi carico delle seguenti operazioni e a realizzarle a proprie spese e tempestivamente:
    a) tutti i lavori di scavo e costruzione, nonché tutti gli altri lavori accessori estranei al settore, compresi il necessario personale specializzato e ausiliario, i materiali da costruzione e gli attrezzi
    b) gli oggetti e i materiali necessari per il montaggio e la messa in funzione, ad esempio ponteggi, apparecchiature di sollevamento e altri dispositivi, combustibili e lubrificanti
    c) energia e acqua nel luogo di utilizzo, compresi gli attacchi, il riscaldamento e l’illuminazione
    d) presso il luogo di montaggio, locali adeguati, asciutti, dotati di chiusura e di dimensioni sufficienti per la custodia di parti macchina, apparecchiature, materiali, attrezzi ecc.; per il personale addetto al montaggio, idonei locali di lavoro e soggiorno, compresi impianti sanitari adeguati alle circostanze; inoltre, l’acquirente è tenuto ad adottare nel cantiere, per la protezione delle proprietà del fornitore e del personale addetto al montaggio, le misure che adotterebbe per proteggere la sua proprietà
    e) abbigliamento protettivo e dispositivi di protezione necessari a causa di circostanze particolari del luogo di montaggio. Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, l’acquirente è tenuto a fornire di propria iniziativa le indicazioni necessarie riguardo alla posizione delle linee elettriche, del gas e dell’acqua nascoste o di impianti simili, nonché a fornire le indicazioni di statica necessarie.
  2. Prima dell’inizio dell’installazione o del montaggio, i materiali e gli oggetti necessari per dare inizio ai lavori devono trovarsi nel luogo di installazione o montaggio e tutti i lavori preliminari all’inizio dell’installazione devono essere avanzati al punto che sia possibile cominciare l’installazione o il montaggio secondo i tempi concordati e senza interruzioni. I percorsi di accesso e il luogo di installazione o montaggio devono essere livellati e sgombri.
  3. Se l’installazione, il montaggio o la messa in funzione subiscono ritardi per circostanze non imputabili al fornitore, l’acquirente è tenuto a sostenere in misura adeguata i costi dei tempi di inattività e degli ulteriori viaggi necessari del fornitore o del personale addetto al montaggio.
  4. Ogni settimana l’acquirente dovrà fornire tempestivamente al fornitore le ore di lavoro del personale addetto al montaggio e confermare l’eventuale conclusione dell’installazione, del montaggio o della messa in funzione.
  5. Se alla conclusione dei lavori il fornitore richiede l’accettazione della fornitura, l’acquirente deve provvedervi entro due settimane. Si considera equivalente all’accettazione il fatto che l’acquirente lasci trascorrere il termine di due settimane o che, allo scadere della fase di prova eventualmente concordata, inizi a utilizzare la fornitura.
  1. Tutte le parti o le prestazioni che presentano vizi devono essere riparate, sostituite o forniti nuovamente a titolo gratuito a discrezione del fornitore, a condizione che la causa dei vizi fosse già presente al momento del passaggio del rischio.
  2. I diritti all’adempimento successivo decadono 12 mesi dopo l’inizio del termine di prescrizione fissato dalla legge; lo stesso si applica al recesso e alla riduzione. Questo termine non si applica laddove il Codice civile tedesco (§§ 438 comma 1 n. 2, Edifici e oggetti per edifici; 479 comma 1, Diritto di rivalsa e 634a comma 1 n. 2 Vizi di costruzione) prescriva termini più lunghi, né in caso di dolo, occultamento fraudolento del vizio e mancato rispetto di una garanzia di qualità. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative alla sospensione dei termini di prescrizione, sospensione e nuova decorrenza dei termini.
  3. L’acquirente è tenuto a denunciare i vizi tempestivamente e per iscritto. La mancata comunicazione dei vizi comporta la perdita dei relativi diritti dell'acquirente.
  4. In caso di denuncia dei vizi, l’acquirente può trattenere i pagamenti in misura adeguata ai vizi rilevati. L’acquirente può trattenere i pagamenti solo se sulla legittimità della denuncia di vizi non può sussistere alcun dubbio. L’acquirente non ha il diritto di trattenere il pagamento se i suoi diritti di reclamo per vizi sono prescritti. Se la denuncia di vizi è ingiustificata, il fornitore ha il diritto di esigere dall’acquirente il risarcimento delle spese sostenute.
  5. Al fornitore deve essere data l’opportunità di rimediare al vizio entro una scadenza adeguata. Eventuali ritardi (art. IV delle presenti CG) devono essere presi in considerazione.
  6. In caso di mancato adempimento successivo, l’acquirente, fatte salve eventuali pretese risarcimento dei danni ai sensi del n. 10, può rescindere il contratto o ridurre il compenso.
  7. Non sussistono diritti di reclamo per vizi in caso di differenze irrilevanti rispetto alla qualità stipulata, compromissione irrilevante dell’utilizzabilità, usura naturale o danni verificatisi dopo il passaggio del rischio a causa di trattamento erroneo o negligente, sollecitazione eccessiva, mezzi d’esercizio inadeguati, lavori di costruzione difettosi, terreno di costruzione non idoneo o influssi esterni specifici non previsti dal contratto ed errori non riproducibili del software. Se l’acquirente o terzi procedono a modifiche o lavori di riparazione non conformi, non sussistono diritti di reclamo per vizi né per questi né per le conseguenze che ne derivano.
  8. Restano escluse eventuali rivendicazioni dell’acquirente relative alle spese necessarie per l’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, trasferta, manodopera e materiali, se tali spese aumentano perché l’oggetto della fornitura è stato trasportato in un secondo momento in un luogo diverso dalla sede dell’acquirente, a meno che tale trasporto non corrisponda alla sua destinazione d’uso.
  9. I diritti di rivalsa dell’acquirente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 del Codice civile tedesco (Rivalsa dell’imprenditore) sussistono solo se l’acquirente non ha definito con il suo compratore dei diritti di reclamo per vizi superiori a quanto stabilito dalla legge. Per l’entità dei diritti di rivalsa dell’acquirente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 comma 2 del Codice civile tedesco si applica inoltre il n. 8.
  10. Restano esclusi eventuali diritti al risarcimento dei danni dell’acquirente a causa di un vizio della cosa. Ciò non si applica in caso di occultamento fraudolento del vizio, mancato rispetto di una garanzia di qualità, morte, lesioni o danni alla salute e violazione intenzionale o gravemente negligente di un obbligo da parte del fornitore. Le disposizioni di cui sopra non comportano un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente. Restano esclusi per l’acquirente ulteriori diritti o diritti diversi da quelli stabiliti in questo art. VIII in relazione ad un vizio della cosa.
  1. Se non diversamente concordato, il fornitore è tenuto a effettuare la fornitura unicamente nel Paese del luogo di consegna, senza diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito: diritto di tutela). Se terzi avanzano richieste legittime nei confronti dell’acquirente perché le forniture consegnate dal fornitore e utilizzate ai sensi del contratto violano dei diritti di tutela, il fornitore ne risponderà nei confronti dell’acquirente entro la scadenza stabilita all’art. VIII n. 2 come segue:
    a) a propria scelta, il fornitore otterrà a proprie spese un diritto di utilizzo per le forniture interessate, le modificherà in modo che non vengano violati diritti di tutela o le sostituirà. Qualora il fornitore non potesse farlo a condizioni ragionevoli, all’acquirente spettano i diritti legali di recesso o riduzione.
    b) L’obbligo del fornitore al risarcimento dei danni è disciplinato dall’art. XII.
    c) I succitati obblighi del fornitore sussistono solo se l’acquirente comunica tempestivamente e per iscritto al fornitore le pretese rivendicate da terzi, non riconosce la violazione e riserva al fornitore tutte le misure difensive e gli accordi transattivi. Se l’acquirente interrompe l’utilizzo della fornitura per motivi legati alla riduzione di danni o altri motivi gravi, è tenuto a comunicare ai terzi che l’interruzione dell’utilizzo non è legata a un eventuale riconoscimento della violazione di un diritto di tutela.
  2. Sono escluse le rivendicazioni dell’acquirente qualora la violazione del diritto di tutela sia imputabile a lui.
  3. Sono inoltre escluse le rivendicazioni dell’acquirente se la violazione del diritto di tutela è causata da prescrizioni speciali dell’acquirente, da un impiego che il fornitore non poteva prevedere o dal fatto che l’acquirente modifichi la fornitura o la utilizzi insieme a prodotti non forniti dal fornitore.
  4. In caso di violazione dei diritti di tutela, per le rivendicazioni dell’acquirente disciplinate al n. 1a) si applicano inoltre analogamente le disposizioni dell’art. VIII n. 4, 5 e 9.
  5. In presenza di altri vizi giuridici si applicano analogamente le disposizioni dell’art VIII.
  6. Sono escluse rivendicazioni ulteriori o diverse da quelle disciplinate nel presente art. IX avanzate dall'acquirente nei confronti del fornitore e del suo personale ausiliario in relazione a un vizio giuridico.
  1. L’adempimento del contratto è soggetto alla riserva che non vi siano impedimenti dovuti a norme tedesche o statunitensi e ad altre norme nazionali, della UE o internazionali applicabili al commercio estero, né embarghi, altre sanzioni o circostanze (ad es. forza maggiore)che ne impediscano l’adempimento.
  2. L’acquirente è tenuto a fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’esportazione, il trasporto o l’importazione.
  1. Qualora non sia possibile effettuare una fornitura, l’acquirente ha il diritto di esigere il risarcimento dei danni, tranne nel caso in cui l’impossibilità non possa essere imputata al fornitore. Ciò include, ma non limitatamente a, i casi indicati all'art. IV.2. Il diritto al risarcimento dei danni dell’acquirente nei casi di obbligo di rispondere si limita tuttavia al 10% del valore della parte della fornitura che non può essere utilizzata opportunamente a causa dell’impossibilità. Questa limitazione non si applica ai casi di responsabilità per dolo, negligenza grave nonché morte, lesioni o danni alla salute; ciò non comporta un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente. Resta impregiudicato il diritto dell’acquirente di recedere dal contratto.
  2. Qualora eventi ai sensi dell’art. IV n. 2 da a) a d) dovessero alterare sensibilmente il significato economico o il contenuto della fornitura o esercitare un’influenza notevole sull’attività del fornitore, il contratto verrà adeguato in buona fede. Se ciò non dovesse essere economicamente sostenibile, il fornitore ha il diritto di rescindere il contratto. Lo stesso vale nel caso in cui non vengano fornite o non siano utilizzabili le necessarie autorizzazioni all’esportazione. Se il fornitore decide di avvalersi del diritto di recesso, deve comunicarlo immediatamente all’acquirente una volta riconosciuta la portata dell’evento, anche se in un primo momento fosse stata stipulata con l’acquirente una proroga dei tempi di consegna.
  1. Se non diversamente disposto nelle presenti CG, sono esclusi diritti al risarcimento dei danni dell’acquirente a qualsiasi titolo, in particolare se basati sulla violazione di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e da azione illecita.
  2. Ciò non si applica ai seguenti casi di responsabilità:
    a) legge sulla responsabilità da prodotto
    b) dolo
    c) negligenza grave di titolari, rappresentanti legali o dirigenti
    d) frode
    e) mancato rispetto di una garanzia assunta
    f) lesioni colpose che compromettono la vita, l'integrità fisica e la salute
    g) violazione colposa di obblighi essenziali del contratto.
    Il diritto al risarcimento dei danni per violazione di obblighi essenziali del contratto si limita tuttavia ai danni contrattuali prevedibili, se non si è in presenza di un altro dei casi succitati.
  3. Le disposizioni di cui sopra non comportano un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio dell’acquirente.
  1. Se l’acquirente è un operatore economico, il foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dal rapporto contrattuale è la sede del fornitore. Il fornitore ha tuttavia la facoltà di agire in giudizio anche presso la sede dell’acquirente.
  2. Il presente contratto e la sua interpretazione sono soggetti al diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Le nostre condizioni generali di contratto della BBC Cellpack GmbH possono essere scaricate anche qui.

Versione: marzo 2020

In caso di controversia sull'interpretazione di qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali di contratto nella versione inglese, prevarrà la versione tedesca.

Condizioni generali di contratto della Cellpack AG

Questi termini e condizioni si applicano esclusivamente ai rapporti giuridici tra Cellpack AG, Villmergen, Svizzera (di seguito: «Fornitore») e un Cliente (di seguito: «Cliente»). I termini e le condizioni generali del Cliente e / o le normative che si discostano da questi termini e condizioni generali si applicano solo nella misura in cui il Fornitore li ha espressamente accettati per iscritto.

  1. Se non diversamente concordato, i prezzi sono in franchi svizzeri più l'imposta legale applicabile sulle vendite.
  2. Se non diversamente concordato espressamente, tutte le consegne sono EXW Anglikerstrasse 99, CH-5612 Villmergen (INCOTERMS 2020).
  3. I pagamenti da parte dell'acquirente vengono effettuati senza detrazione entro 30 giorni, salvo diverso accordo. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente sui conti correnti bancari indicati dal Fornitore e solo in questo caso comportano il saldo del debito. Vengono espressamente evidenziati i pericoli della "criminalità informatica" («Cyber Crime»). Se al Cliente viene assegnato un conto corrente diverso da quelli abituali, prima del pagamento, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Fornitore.
  4. Il Cliente può compensare solo crediti non contestati o costituiti legalmente.
  5. In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti annualmente gli interessi di mora pari all' otto per cento all’anno (8% p.a.) senza sollecito a partire dal 31 ° giorno dalla data della fattura.
  1. La consegna delle merci avviene con riserva di proprietà. Tutte le merci consegnate rimangono di proprietà esclusiva e illimitata del Fornitore fino al completo pagamento. Il Fornitore è autorizzato a inserire la riserva di proprietà nel registro ufficiale pertinente.
  2. In caso di fondati dubbi sulla solvibilità del Cliente, il Fornitore può richiedere la sicurezza o il pagamento parziale a fronte della prestazione. Se il Cliente non ottempera a questa richiesta entro un termine ragionevole stabilito dal Fornitore, il Fornitore può richiedere il pagamento immediato del prezzo totale o il pagamento immediato di una penale contrattuale pari al dieci per cento (10%) del prezzo totale, in combinazione con un piano di rientro vincolante ed esecutivo.
  3. Fino al completo pagamento, il Cliente deve proteggere la merce consegnata contro furto, rottura, incendio, danni causati dall'acqua e rischi simili a favore del Fornitore.
  1. Il Fornitore ha il diritto di effettuare consegne parziali.
  2. Il mancato rispetto delle scadenze di consegna potrà avvenire nei seguenti casi:
    a) Forza maggiore (“Force Majeure”), ad es. B., inclusi ma non limitati, in casi di mobilitazione, guerra, epidemie, effetto diretto o indiretto di ordini ufficiali, carenza di materiali e prodotti, atti di terrorismo, sommosse o eventi simili (ad esempio sciopero, serrata),
    b) Virus e altri attacchi da parte di terzi al sistema informatico del Fornitore, nella misura in cui sono stati effettuati nonostante il rispetto della consueta cura delle misure di protezione adottate,
    c) Ostacoli dovuti a normative Svizzere, Statunitensi o altre normative nazionali, comunitarie, internazionali applicabili al diritto del commercio estero o ad altre circostanze per le quali il Fornitore non sia responsabile,
    d) Consegna ritardata, incompleta e / o impropria al Fornitore,
    e) Informazioni mancanti e / o azioni richieste dal Cliente,
    le scadenze vengono opportunamente prorogate senza che mettano il fornitore nella situazione di ritardo della consegna.
    Il Fornitore è esonerato dall'obbligo di consegna se una circostanza per la quale il Fornitore non è responsabile persiste per più di quattro (4) settimane senza interruzioni.
  3. Se il Fornitore è in arretrato in modo imputabile, l'acquirente può, a condizione che possa dimostrare in modo credibile di aver subito un danno come risultato, richiedere un risarcimento per ogni settimana completa di ritardo, solo per la parte di consegna direttamente interessata, nei seguenti limiti: da mezzo punto percentuale (0,5%) fino al cinque per cento (5%) del prezzo acquisto della merce interessata.
  4. Se la spedizione o la consegna è ritardata di oltre un mese dopo la notifica della disponibilità alla spedizione richiesta dal Cliente, il Fornitore può addebitare al Cliente una commissione di giacenza della merce pari a mezzo punto percento (0,5%) del prezzo della merce per ogni mese aggiuntivo o parziale fino ad un massimo di cinque punti per cento (5%). La prova di costi di giacenza maggiori o minori rimane inalterata.
  1. Con l'invio della comunicazione di disponibilità alla consegna il rischio viene trasferito al Cliente. Senza notifica scritta, il rischio viene trasferito al vettore al momento della consegna.  
  2. In caso di ritardi per i quali l'acquirente è responsabile, il rischio si trasferisce nel momento in cui il Cliente rientra nel periodo di mora della pratica.
  1. In assenza di qualsiasi altro accordo scritto, i reclami per vizi materiali scadono dopo dodici (12) mesi dal trasferimento del rischio, a meno che la legge non prescriva un periodo più lungo. Per le merci sostituite o riparate, il periodo di garanzia è di sei (6) mesi se il periodo per le merci originariamente consegnate è già scaduto.
  2. Le segnalazioni di vizi da parte del Cliente devono essere effettuate immediatamente e per iscritto (lettera, fax o e-mail). Il Cliente controlla attentamente tutte le merci ricevute e comunica per iscritto al Fornitore eventuali difetti non oltre sette (7) giorni di calendario dal ricevimento della merce. Qualora il Cliente non presenti una denuncia completa e tempestiva dei vizi, la merce si considera priva di vizi; a meno che altro non derivi da disposizioni di legge applicabili. Se il difetto non viene denunciato e / o se al Fornitore non viene data sufficiente possibilità di apportare miglioramenti, i diritti di garanzia decadono.
  3. Il Fornitore sostituirà la merce difettosa il più rapidamente possibile o eliminerà il difetto. Se ciò non avviene, il Cliente può recedere dal contratto o ridurre il compenso nella misura dello svantaggio subito dal difetto. Le pretese del Cliente di cui al presente paragrafo sono definitive, a meno che la legge non prescriva diversamente.
  4. Sono escluse dalla garanzia le seguenti circostanze - salvo diversa disposizione di legge applicabile: vizi insignificanti, carenze dovute ad un uso eccessivo, improprio, difettoso, negligente della merce consegnata, tentativi di riparazione da parte del Cliente o di terzi, svantaggi di qualsiasi genere che si riferiscano al difetto della merce, la mancata denuncia dei vizi, la scadenza del periodo di garanzia e tutte le circostanze sulle quali il Fornitore non ha alcuna influenza o che non sono a lui imputabili.
  5. Per il resto, sono escluse richieste di risarcimento danni di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, salvo diversa disposizione di legge applicabile. Sono escluse in particolare, anche se non in modo definitivo e in ogni caso entro i limiti dei requisiti di legge obbligatori: perdite finanziarie quali mancato guadagno, mancato guadagno per perdita di ordini; mancato utilizzo, fermi di produzione, costi di attesa, perdita o danneggiamento di materiali o prodotti, fermi macchina o ritardi dell'impianto, perdita di avviamento, perdita di beni legali immateriali, atti ed omissioni di ausiliari e altre persone ausiliarie, richieste di risarcimento danni o penali contrattuali da parte di terzi nei confronti del Cliente, obblighi contrattuali di responsabilità verso terzi , reclami di regresso, costi di richiamo, spese per l'affermazione di diritti, tasse, dazi doganali e altri oneri, altre perdite o danni finanziari o economici, indipendentemente dal fatto che si tratti di danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, così come qualsiasi altro danno atipico o accidentale causato, sostenuto o derivante.
  1. L'adempimento del contratto è subordinato alla condizione che non vi siano ostacoli dovuti alle normative svizzere, statunitensi o altre normative nazionali, comunitarie o internazionali applicabili del diritto del commercio estero e nessun embargo, altre sanzioni o circostanze (ad esempio Force Majeure).
  2. Il Cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione, la spedizione o l'importazione.
  1. Il Fornitore garantisce il rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili sulla protezione delle informazioni riservate. Il Cliente è tenuto a prestare la stessa attenzione nella sua sfera di influenza.
  2. I requisiti legali applicabili riguardano la protezione dei dati personali. Nella misura in cui il Fornitore tratta i dati personali al di fuori della Svizzera, deve garantire che siano in atto le misure di protezione adeguate in conformità con la legge applicabile. Al Cliente si applicano gli obblighi corrispondenti nell'ambito delle sue attività.
  1. Tutti i prodotti di immagine e testo utilizzati dal Fornitore (in particolare, se non esaustivi, foto, video, loghi, siti web, cataloghi, descrizioni tecniche e istruzioni per l'uso) sono di proprietà del Fornitore o autorizzano il Fornitore, in base ad una autorizzazione speciale (licenza o altri diritti di utilizzo), al loro utilizzo. Lo stesso vale anche per le merci consegnate.
  2. Indipendentemente dal fatto che questi diritti di proprietà e copyright siano registrati o meno, solo il Fornitore è autorizzato ad utilizzarli. Qualsiasi utilizzo da parte di terzi richiede il preventivo consenso scritto del Fornitore. Il rapporto contrattuale tra le parti non costituisce tale consenso.
  3. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno diretto o danno che il Fornitore subisce a seguito di una violazione del divieto di utilizzo, sia esso da parte del Cliente stesso o da parte di terzi, nella misura in cui ciò può essere imputato al Cliente.
  1. L'unico foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede legale del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore ha anche il diritto di citare in giudizio presso la sede legale del Cliente.
  2. Il rapporto contrattuale, compresa la sua interpretazione, è soggetto al diritto svizzero ad esclusione delle norme sui conflitti e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).